Le seguenti definizioni e condizioni regolano il rapporto di fornitura e fruizione dei servizi telematici estensivamente descritti nelle singole schede descrittive

1. Definizioni

Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme contrattuali ed alle terminologie indicate, verranno in seguito denominate:
CLIENTE il soggetto che promuove il processo di sottoscrizione del presente contratto al fine di utilizzare il servizio predisposto dal FORNITORE.
FORNITORE inteso come il soggetto erogatore del servizio di cui all'accordo, giuridicamente individuato nella PARALLELOWEB srl proponente il presente accordo di fornitura di servizi.

2. Oggetto dell'accordo

Il FORNITORE propone al CLIENTE la stipula delle condizioni che consentono allo stesso di usufruire dei servizi richiesti con le caratteristiche e le prestazioni definite dalla tipologia prescelta così come riportato nel preventivo, parte integrante del presente accordo.
E' consentito il trasferimento a terzi totale o parziale, definito 'rivendita' dei servizi oggetto del presente accordo fatte salve le responsabilità e le limitazioni stabilite.
Ogni prestazione definita accessoria al servizio di cui all'oggetto del contratto, eventualmente richiesta dal cliente anche in momenti successivi alla stipula è sottoposta alle condizioni del presente accordo e viene considerata come componente solida del servizio.
Lo schema contrattuale applicabile sarà quello della locazione di cose ovvero della licenza d'uso, per cui il CLIENTE non acquisirà mai la proprietà dei servizi resi con l'esclusione da questa clausola degli effetti derivanti dalle eventuali procedure di registrazione del nome a dominio.

3. Modalità della fornitura

La fornitura avviene secondo le formule: HOSTING, DEDICATED HOSTING, HOUSING, COLOCATION, CLOUD, PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITI WEB, ECOMMERCE ed APPLICAZIONI MOBILE.

4. Garanzia di risultato

Il FORNITORE s'impegna ad erogare il servizio con le caratteristiche conformi a quelle indicate nelle schede descrittive del prodotto alla data della sottoscrizione del contratto; fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti hardware e software in base a circostanze contingenti.
Garantisce altresì una continuità di servizio non inferiore al 95% su 365gg, in difetto riconosce un indennizzo pari al canone di una mensilità del contratto sottoscritto, in caso di contestazioni nel merito si riconosce applicabile la procedura descritta all'art.11

5. Responsabilità dei dati

Il CLIENTE è totalmente responsabile dei dati inserirti e del salvataggio di quest’ultimi nella parte di spazio a lui riservata dal FORNITORE e delle eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. Accetta, con la firma del presente accordo di esentare il FORNITORE da responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti dall'immagazzinamento e dalla diffusione dei dati da esso inseriti che violino qualunque norma vigente e di futura emanazione nel corso del presente accordo.
Il CLIENTE è responsabile per eventuali violazioni di copyright causate da dati o da programmi soggetti a diritti d'autore contenuti nel server e non espressamente forniti dal FORNITORE e sarà tenuto a manlevare il FORNITORE da qualsiasi genere e tipo di onere comunque derivante da tali violazioni, così come da eventuali violazioni effettuate dal CLIENTE e connesse alla utilizzazione in qualunque modo del NOME A DOMINIO così come sopra specificato.

6. Assistenza tecnica e manutenzione

Il FORNITORE provvede alla assistenza tecnica hardware e software limitatamente al proprio sistema operativo ed ai servizi di base citati, non rientrano negli oneri del presente accordo interventi effettuati sulle apparecchiature causati o inerenti anomalie direttamente imputabili ad imperizia del CLIENTE.
E' esclusa ogni forma di assistenza tecnica al cliente su problematiche di programmazione e/o di gestione non direttamente collegate a funzionalità offerte e indicate nella scheda tecnica del prodotto e direttamente riconducibili ai servizi resi dal FORNITORE.
E' previsto un supporto di assistenza tecnica al CLIENTE per tutto il periodo contrattuale di erogazione del servizio.

7. Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di mesi 12 e si intende tacitamente rinnovato allo scadere a meno che una delle parti non provveda ad effettuare comunicazione di disdetta, a mezzo Raccomandata A/R oppure PEC, con un anticipo di 30 giorni sulla data di scadenza dell'accordo.

8. Recesso unilaterale

Qualora il CLIENTE receda dal presente accordo prima dello scadere dello stesso rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica di pertinenza anche per il periodo contrattuale di servizio non goduto a titolo di penale rescissoria.
Il FORNITORE si riserva la possibilità di interrompere il servizio totalmente o parzialmente e senza preavviso a seguito di gravi inadempienze tecniche, di inadempienza economica da parte del CLIENTE imputando al medesimo l'intero onere annuale per il servizio indicizzato con i correnti diritti per mora eventuale.
Il FORNITORE è tenuto a preavvisare, con un anticipo di 30 giorni sulla scadenza del contratto il CLIENTE qualora, in assenza di difetti di condotta da parte del CLIENTE, non sia più in grado, ovvero non intenda rinnovare tacitamente il presente accordo al termine della sua scadenza naturale.

9. Corrispettivi economici

Il CLIENTE è tenuto a corrispondere gli oneri economici a canone nelle modalità previste dalla tipologia del servizio e indicate nella richiesta di prestazione, a presentazione di fattura commerciale ed entro la data indicata sulla medesima. Il CLIENTE riconosce legittimo l'eventuale addebito in fattura di spese di incasso e di comunicazione. E' a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione economica nei confronti del FORNITORE.
In caso di pagamento ritardato oltre la scadenza del documento fiscale verranno automaticamente applicati i correnti diritti per mora; il tasso d'interesse di mora per i servizi non pagati è individuato come previsto all'Art.5 del Dlgs n.321 del 9/10/2002 e calcolato 'pro die'.
E' riconosciuta la facoltà al FORNITORE di variare, mediante aggiornamento dei listini, i prezzi in aumento nell'ambito dell'incremento dell'indice FOI predisposto dall'ISTAT.
Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal CLIENTE nei confronti del FORNITORE a seguito di morosità derivante dal mancato pagamento dei documenti fiscali.

10. Sospensione della prestazione

Il FORNITORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del servizio qualora sussista una delle seguenti fattispecie:
  • A. Il CLIENTE è in una condizione di morosità derivante dal mancato pagamento dei documenti fiscali e che questi siano giunti a scadenza da oltre 30gg. In questo caso la riattivazione del servizio è subordinata all'estinzione della morosità attualizzata con i correnti interessi oltre ad un contributo di riattivazione fissato in 52,00 EURO oltre IVA.
  • B. Il CLIENTE si rende parte attiva in tentativi di violazione dei sistemi informatici del FORNITORE o di terzi per mezzo del servizio messo a disposizione dal FORNITORE.
  • C. Il CLIENTE costituisce una situazione di pericolo e/o di instabilità a seguito di sue attività di programmazione e/o utilizzo tali da arrecare danno al FORNITORE.
Qualora la sospensione del servizio sia conseguente ai commi (a),(b) il FORNITORE si riserva la possibilità di estendere gli effetti della sospensione del servizio anche ad altri rapporti contrattuali distinti dal presente, regolarmente costituiti ed in essere con il CLIENTE.
Per 'sospensione' o 'cessazione' dei servizi si intende l'impossibilità totale (rispettivamente temporanea o definitiva) di usufruire dei servizi oggetto del presente contratto attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazioni.
La 'sospensione' o 'cessazione' del servizio non comporterà la distruzione immediata del materiale eventualmente presente nei servizi di cui all'art.1, materiale per il quale (decorso il termine di giorni 30 dalla data di sospensione e/o cessazione del servizio) si intende autorizzata la rimozione dai server di proprietà del FORNITORE e la relativa distruzione.
Limitatamente ai servizi denominati HOUSING o COLOCATION a causa di 'sospensione o cessazione' del servizio le apparecchiature di proprietà del CLIENTE verranno rese nella sua disponibilità per il ritiro a spese del medesimo per un periodo di 30gg, trascorso il termine le apparecchiature verranno avviate a smaltimento senza preavviso.
Alcuna richiesta di risarcimento danni potrà mai essere avanzata dal CLIENTE nei confronti del FORNITORE a seguito di quanto specificato nei commi precedenti.

11. Foro competente

Il rapporto di fornitura è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva e sussidiaria del foro di Pistoia.
Il ricorso da parte del FORNITORE ad una delle procedure previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. costituirà rinuncia espressa alla clausola compromissoria qui estesa.

12. Comunicazioni e sede CLIENTE

Qualsiasi comunicazione relativa all'accordo sarà effettuata per iscritto, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite PEC agli indirizzi indicati in questo accordo e riconosciuti corretti. In ogni caso qualora il CLIENTE indichi un indirizzo errato o non abbia la normale diligenza nel tenerlo aggiornato, le comunicazioni saranno considerate comunque giunte a buon fine.

13. Decorrenza termini; applicazione clausola ripensamento

Il termine dal quale il presente contratto avrà vigore tra le parti sarà desunto dalla disponibilità del servizio effettuato dal FORNITORE al CLIENTE attraverso l'attivazione del servizio richiesto. Gli eventuali servizi sussidiari a quello principale, richiesti dopo l'attivazione del servizio principale, decadranno automaticamente al momento della cessazione del servizio principale.
Parimenti dal termine di cui sopra decorrerà il termine per la c.d. 'clausola di ripensamento', in applicazione del disposto del dlgs n.185/99, che si applicherà sia ai 'consumatori' nell'accezione prevista dalla legge, sia a qualsiasi altro soggetto giuridico di qualunque genere e tipo.
Il termine per l'esercizio di tale diritto è di giorni 10 dalla data di accettazione.

Data ultimo aggiornamento: 18 giugno 2018 ver. 3.0